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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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In sede di consulenza legale è molto frequente che all'avvocato matrimonialista vengano chiesti chiarimenti sull'assegno di mantenimento dal punto di vista fiscale.

Per tale motivo,lo studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara ritiene utile per i cortesi e sempre più numerosi lettori del proprio sito pubblicare alcune informazioni sintetiche e semplici che sono state formulate tenendo conto delle domande più ricorrenti.

Ma vediamo nel dettaglio. Il coniuge che lo versa potrà dedurlo dal proprio reddito. Il coniuge che lo riceve, invece, dovrà considerarlo come reddito imponibile al fine del calcolo dell'imposta. L'agenzia delle entrate ha precisato che gli assegni periodici costituiscono per il coniuge che ne beneficia redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente e i redditi si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura ed alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Occorre tenere presente che nel caso di assegno ricevuto in un'unica soluzione a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi, la situazione è completamente diversa rispetto all'assegno di mantenimento periodico e mensile.

Infatti, con l'assegno in un'unica soluzione è esclusa la natura reddituale della somma versata, che rappresenta piuttosto una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi.

Per tali somme non è prevista alcuna tassazione in capo al beneficiario, né alcuna deduzione per il soggetto che li corrisponde.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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