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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Preg. mo Avv. Stefania Sbressa Agneni,

io e mia moglie abbiamo in comproprietà una villetta di tre piani,acquistata due anni fa usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.

Il mutuo è cointestato ed ora che abbiamo deciso di separarci, abbiamo concordato di continuare a pagarlo al 50%.

Io ho deciso di andare ad abitare in un altro Comune, in un appartamento ricevuto in donazione da mia zia e qui trasferirò la residenza.

Vorrei sapere se ci saranno dei problemi fiscali riguardo alle agevolazioni di cui abbiamo usufruito? Posso continuare a detrarre gli interessi del mutuo per la quota che pagherò io?

(Carlo, Varese)

 

Caro Carlo,

Le faccio presente che nella dichiarazione dei redditi possono essere detratti gli interessi passivi e gli oneri accessori per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finchè nin interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale, spetta comunque la detrazione per la quota di competenza se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i propri figli.

Per quanto riguarda le agevolazioni prima casa, esse si perdono con la conseguenza di versare le imposte risparmiate , gli interessi ed una sanzione del 30% dell'imposta stessa se:

- l'abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto.

- non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.

Faccio altresì presente che non sono contemplate tra le norme che comportano la perdita del beneficio, il trasferimento della propria residenza altrove decorsi i 18 mesi, né l'assegnazione della casa al coniuge separato in virtù di un provvedimento giudiziale o di un accordo omologato dal Tribunale.

Infine, segnalo che la giurisprudenza ha sentenziato che la separazione consensuale è un impedimento di forza maggiore a favore del contribuente. (Cassazione Civile,sez.VI-ordinanza n.16082 del 14.07.2014).

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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