Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento deve essere valutato anche l'eventuale debito contratto per l'acquisto della casa soprattutto se all'interno di essa vi abitano anche i figli minori.
La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 24821/2016 pubblicata lo scorso 5 dicembre ha stabilito che nella valutazione delle risorse economiche delle parti si deve tenere conto anche dei debiti.
Per debiti si intende anche la rata del mutuo che il coniuge separato e genitore deve pagare mensilmente alla banca.
Tale debito grava anche per poter disporre di un'abitazione non solo per se ma anche per i figli minori.
Tra l'altro la Suprema Corte in numerose sentenze precedenti ha affermato che “in tema di separazione, il godimento della casa coniugale costituisce un valore economico corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto dall'altro coniuge per il suo mantenimento e per quello dei figli”. ( Cass. n.25420/2015).
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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