In primis informiamo che la Corte di Cassazione con sentenza n. 15332/2015 ha precisato che la fattura costituisce titolo idoneo ovvero documento idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 del codice di procedura civile, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dell'opposto ovvero del creditore.
L'opposizione è un vero e proprio giudizio, una vera e propria causa e l'atto che la introduce viene proposto nella forma di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Con tale atto il creditore si oppone al decreto ingiuntivo e dovrà provare il suo credito con i mezzi ordinari.
Nel giudizio di opposizione è possibile anche chiamare in causa un terzo ed anche presentare domanda riconvenzionale.
Ribadiamo con evidenza che in tale giudizio, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova previsti dal nostro ordinamento giuridico, ovvero in generale con le prove documentali e testimoniali che richiedono un'escussione orale dei testi nella fase istruttoria del giudizio. Infatti, nell'atto di solito si scrive: ci si riserva la deduzione di prove per interrogatorio e testi sulle circostanze dedotte in narrativa.
Quindi, la documentazione necessaria nel giudizio di opposizione è rappresentata dalle prove esistenti a sostegno della propria difesa che attestino che il debito non sussiste ed è infondato.
Occorre allegare all'atto di opposizione il ricorso e decreto ingiuntivo, l'atto di precetto, dichiarare il valore della causa ai fini del pagamento dell'imposta.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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