In alcuni casi, è concesso al creditore per conservare la propria garanzia di avvalersi del diritto di ritenzione, ossia il diritto di rifiutare la consegna di una cosa di proprietà del debitore, che il creditore detiene, fino a quando il debitore non adempia all'obbligazione connessa con la cosa.
Ad esempio, il possessore in buona fede ha diritto di ritenzione fino a che non gli siano corrisposte le indennità dovutegli per i miglioramenti.
In buona sostanza, il diritto di ritenzione è una forma di autotutela e di legittima difesa e per tale motivo il legislatore ha ritenuto di consentirlo solo in alcuni casi espressamente previsti.
Di conseguenza, le disposizioni che prevedono il diritto di ritenzione non sono estendibili per analogia.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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